di Diego Mariani da Mezzopieno
Con la conversione in legge del c.d. decreto Bollette, approvata dal Senato della Repubblica l’8 aprile, l’Italia compie un passo decisivo nel contrasto al telemarketing aggressivo nel settore energetico: i contratti di fornitura di luce e gas conclusi tramite chiamate telefoniche non autorizzate saranno infatti considerati nulli.
Il cuore della riforma è l’introduzione del comma 8-bis nell’articolo 51 del Codice del consumo, che — trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge — fa divieto alle aziende energetiche di effettuare sollecitazioni commerciali via telefono, incluso l’invio di messaggi, per proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Le società energetiche potranno contattare il consumatore solo su esplicita richiesta di quest’ultimo, da utenze telefoniche chiaramente identificabili.
La norma, che non si limita a vietare la condotta, stabilisce la nullità assoluta dei contratti stipulati in violazione delle nuove disposizioni, indipendentemente da qualsiasi successiva ratifica da parte del consumatore. Non sarà più il consumatore a dover dimostrare di non aver prestato il proprio consenso ma il fornitore a dover provare di aver ricevuto una richiesta esplicita di contatto.
A presidio della nuova norma, viene rafforzato l’asse tra Garante della Privacy e AGCOM: i cittadini potranno segnalare le violazioni direttamente a queste autorità. Nei casi di chiamate effettuate con numeri non assegnati alle utilities — la pratica del cosiddetto spoofing — l’AGCOM può ordinare l’immediata sospensione delle linee telefoniche coinvolte.
Una riforma attesa da milioni di italiani, che punta a trasformare il mercato dell’energia da un “far west” di telefonate a un settore fondato su trasparenza e consenso consapevole.
Per approfondire le fonti originali: Gazzetta Ufficiale
30 aprile 2026

